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La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.

Per giochi leciti si intendono i giochi che è consentito effettuare negli esercizi pubblici.
I giochi leciti comprendono:
• i giochi delle carte (tranne i giochi d’azzardo, come il poker), della dama, degli scacchi, del biliardo, ecc.;
• i giochi effettuati mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità indicati all’art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931, n. 773) ovvero mediante apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972.
Non si presenterà la Segnalazione Certificata di Inizio Attività se esiste già una delle seguenti attività:
• Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar, caffé, ristoranti, discoteche con attività di somministrazione, ecc.);

• Stabilimenti balneari;

• Esercizi alberghieri (alberghi, motel, pensioni e altre strutture assimilabili);

• Agenzie di scommessa (e altri punti di commercializzazione di giochi pubblici);

• Sale pubbliche per il gioco del Bingo;

• Esercizi di raccolta scommesse su incarico di concessionari di giochi (ricevitorie lotto, Totip, Totocalcio, ecc.);

• Circoli privati ed enti collettivi assimilabili, con attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.

Si presenterà la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per una delle seguenti attività:

• produzione, importazione, distribuzione, gestione, in forma diretta e indiretta, di apparecchi da gioco;

• apertura di una attività di sala pubblica per biliardi o altri giochi leciti (sala giochi);

• installazione di apparecchi da gioco in un esercizio fra quelli indicati al punto precedente, se in un locale separato, anche se comunicante, e specificamente predisposto;

• installazione di apparecchi da gioco in esercizi commerciali o aree di pertinenza (edicola, tabacchi, distributore di benzina, negozio di abbigliamento, eccetera e in altri esercizi assimilati come pizzeria al taglio, gelateria, eccetera, phone center/internet point, circoli privati, locali di pubblico spettacolo, cinema/teatri, eccetera;

• installazione di apparecchi da gioco in abbinamento ad attività di spettacolo viaggiante.

requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali che devono essere posseduti dal titolare, dai legali rappresentanti e dal rappresentante che può essere designato, se l’esercizio non venga gestito personalmente dal titolare.
requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
L’esercizio deve essere conforme alle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La Deliberazione della Giunta Regionale 24/01/2014, n. 10/1274 stabilisce che non è ammessa l’installazione di apparecchi in locali che si trovano entro 500 metri dai luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Se vengono installati apparecchi descritti nell’articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (o “VLT”) è necessario possedere l’autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia (Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).
Il Decreto Ministeriale 18/07/2007, n. CGV/50/2007 individua il numero massimo di apparecchi (contenuti nell’articolo 110, comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) che possono essere installati all’interno dei locali dove è svolta un’attività economica. Per il numero massimo di apparecchi contenuti nell’articolo 110, comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.
L’utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. (detti “Newslot”) è vietato ai minori di anni 18 .
Dal 1 gennaio 2011, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, è stato istituito l’elenco (articolo 533 della Legge 23/12/2005, n. 266):
1. dei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali presenti nell’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
2. dei concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali da intrattenimento che sono anche proprietari di apparecchi e terminali presenti nell’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
3. di ogni altro soggetto che non è compreso tra quelli ai punti a. e b. e svolge attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti compresi nei punti a. e b.
I concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in questo elenco (articolo 533-ter della Legge 23/12/2005, n. 266).
L’iscrizione vale come titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento (articolo 1 del Decreto Direttoriale 09/09/2011, n. 2011/31587/Giochi/ADI).
L’elenco è pubblicato sul sito dell’AAMS alla sezione Apparecchi da intrattenimento – Elenco soggetti.

Accedi al servizio

Accesso online

https://www.impresainungiorno.gov.it/

Cosa serve

Collegarsi allo sportello SUAP collegandosi al portale di impresa in un giorno, selezionare l'attività ed inserire i dati richiesti.

Costi e vincoli

Si rimanda all'allegata tabella riepilogativa diritti SUAP

Tempi e scadenze

La SCIA va presentata prima di iniziare l´attività, la quale può essere iniziata dal giorno del ricevimento della ricevuta emessa dal portale "impresainungiorno". La Pubblica amministrazione controlla quanto autodichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato, adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (art. 19, comma 3- prima parte), un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell´attività, previo invito rivolto al titolare a conformare l´attività alle norme violate, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per conformarsi´ alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni

Confermato

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza:
- Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato, prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011 - Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- Decreto Direttoriale n. 2011/31857/giochi/Adi del 9 settembre 2011 recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell’elenco di cui l comma 82 della Legge n. 220/2010;
- Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 – Norme per la prevenzione e il gioco d’azzardo patologico;
- Deliberazione Giunta Regionale 24 gennaio 2014 – n.X/1274 _ Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico:
- Legge Regionale 6 maggio 2015, n. 11 – Modifiche alla legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico) alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e alla legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere)

Ultimo aggiornamento

11/02/2022