Il certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione certificata d’agibilità (SCA) la cui documentazione viene rilasciata un tecnico abilitato, (direttore dei lavori o progettista che ha asseverato, o altro tecnico abilitato). Il Comune, quindi, NON rilascia più, il certificato d’agibilità.
Il titolare del titolo abilitante dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori, la (SCA) che attesta la conformità dell’opera al progetto, la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico, la sicurezza degli impianti installati, ecc., (con la relativa documentazione in grado di provarne
la veridicità).
Nel concreto la SCA è necessaria:
a) per le nuove costruzioni
b) per le costruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
c) per gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni sopra descritte
IN ALTERNATIVA:
– per edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati
gli impianti relativi alle parti comuni;
– per unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale;