L’assegno di maternità del Comune è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151.
I beneficiari sono la madri di minori nati, adottati senza affidamento o in affidamento preadottivo, nonché i padri in caso di decesso/abbandono della madre, adozione/affidamento esclusivi.
Questo assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali e spetta alle madri casalinghe o disoccupate che non siano beneficiarie di alcuna tutela economica della maternità. Qualora la madre fosse beneficiaria di tali trattamenti previdenziali e/o economici legati alla maternità ma di importo inferiore a quello dell’assegno previsto dalla citata normativa, può essere richiesta la differenza fra i due importi.
L’assegno spetta:
– alle cittadine italiane
– alle cittadine comunitarie
– alle cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, oppure permesso di lunga durata CE, oppure permesso “unico” Direttiva 2011/98UE, oppure in possesso dello status di rifugiato / protezione sussidiaria.
Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza. La domanda deve essere presentata in Comune entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento.
A conclusione dell’istruttoria, svolte le verifiche previste, i Servizi Sociali comunicano all’Inps l’esito della domanda in modo che possa procedere all’erogazione.
L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, di anno in anno vengono stabiliti dallo Stato.
Le informazioni complete e dettagliate si trovano sul sito dell’INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50579&lang=IT&AccessModalService=1
La Segreteria dei Servizi Sociali è a disposizione per informazioni sull’iter della pratica.