Sono tenuti a pagare il canone di occupazione suolo pubblico . tutti coloro che occupano in modo permanente o temporaneo una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo o spazio pubblico, appartenente cioè al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
Le occupazioni di suolo pubblico permanenti sono quelle a carattere stabile (durata minima un anno) che non necessitano di rinnovo annuale e per le quali il pagamento del canone di titolarità, ad esclusione del primo anno in cui viene effettuato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, deve essere eseguito entro il 31 gennaio di ciascun anno. Devono essere sempre autorizzate con un’apposita concessione – provvedimento che consente l’occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone.
L’autorizzazione è necessaria anche in caso di occupazioni esenti dal canone di concessione. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee sono quelle di durata inferiore all’anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell’area.
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