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SCIA per agenzia d′affari

La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.

Per agenzia d’affari si intende un’impresa organizzata che si offre come intermediaria nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di intermediazione che siano soggette a una specifica disciplina di settore. Con conferenza Unificata del 22.02.2018 è stato approvato il modello unificato che si allega a titolo escusivamente informativo. Per le istruzioni operative si rimanda a “SCIA”.
Agenzie d’affari di COMPETENZA COMUNALE
• Abbonamenti giornali e riviste;
• Agenzie di mediazione;
• Agenzie di mediazione marittima;
• Agenzie di spedizionieri;
• Agenzie di agente o rappresentante di commercio;
• Allestimento ed organizzazione di spettacoli, compreso il procacciamento di attori;
• Collocamento complessi di musica leggera;
• Compravendita di veicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere;
• Compravendita – esposizione di cose usate od oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi;
• Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni;
• Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri;
• Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative;
• Gestione e servizi immobiliari;
• Informazioni commerciali;
• Organizzazione di congressi, riunioni, feste;
• Organizzazione di mostre ed esposizione prodotti, mercati e vendite televisive;
• Organizzazione di servizi per conto terzi;
• Organizzazione di servizi per la comunità: ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d’opera;
• Prenotazione e vendita biglietti per spettacoli e manifestazioni;
• Pubblicità;
• Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o altri simili mezzi.
Agenzie d’affari di COMPETENZA DELLA QUESTURA
• Agenzie matrimoniali;
• Agenzie di pubbliche relazioni;
• Agenzie di pubblici incanti ( Aste);
• Agenzie di recupero crediti.

Cosa serve

Presentare la SCIA. Occorre avviare la pratica presso lo sportello SUAP di Cardano al campo collegandosi al portale di impresainungiorno e seguendone le istruzioni. Le segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta (sito web), l'invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito. Le segnalazioni Certificate di inizio attività e le istanze che dovessero comunque giungere alla Casella di Posta Certificata del Comune di Cardano al Campo saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.

Costi e vincoli

Si rimanda all'allegata Tabella riepilogativa diritti SUAP

Tempi e scadenze

La SCIA va presentata prima di iniziare l´attività, la quale può essere iniziata dal giorno del ricevimento della ricevuta emessa dal portale "impresainungiorno". La Pubblica amministrazione controlla quanto autodichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato, adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (art. 19, comma 3- prima parte), un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell´attività, previo invito rivolto al titolare a conformare l´attività alle norme violate, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per conformarsi´ alla normativa vigente.La Pubblica amministrazione controlla quanto autodichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato, adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (art. 19, comma 3- prima parte), un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell´attività, previo invito rivolto al titolare a conformare l´attività alle norme violate, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per conformarsi alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni

Confermato

Regio Decreto 18 giugno 18 giugno 1931, n.773 – Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza – art. 115.

Ultimo aggiornamento

11/02/2022