La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.
La locazione senza conducente o noleggio senza conducente, è l’attività con la quale, il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, un veicolo.
L’attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni, vidimato dal Sindaco.
Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:
– autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
– veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
– veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
– veicoli per il trasporto promiscuo;
– autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive;
– motoveicoli, cicli, acquascooter, scooter.
Se l’attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982, inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività:
• Possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
• Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari nel caso di S.a.s., dai soci amministratori nel caso di S.n.c.
Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
• Occorre la disponibilità dei locali dove si intende svolgere l’attività.