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SCIA per attività di noleggio autovettura senza conducente

La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.

La locazione senza conducente o noleggio senza conducente, è l’attività con la quale, il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, un veicolo.
L’attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni, vidimato dal Sindaco.
Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:
– autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
– veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
– veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
– veicoli per il trasporto promiscuo;
– autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive;
– motoveicoli, cicli, acquascooter, scooter.
Se l’attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982, inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività:
• Possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
• Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari nel caso di S.a.s., dai soci amministratori nel caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
• Occorre la disponibilità dei locali dove si intende svolgere l’attività.

Accedi al servizio

Accesso online

https://www.impresainungiorno.gov.it/

Cosa serve

Presentare la SCIA: avviare la pratica presso lo sportello SUAP di Cardano al Campo collegandosi al portale di impresainungiorno (https://www.impresainungiorno.gov.it) e seguendone le istruzioni.

Per ottenere l'amministrazione autorizzativa l'operatore dovrà produrre anche la seguente documentazione:

-certificato d'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti servizi pubblici non di linea;

-certificato di abilitazione professionale;

-patente di guida;

-copia della comunicazione alla Camera di Commercio di iscrizione nella sezione autovetture;

-carta circolazione autovetture;

-dichiarazione di concessione i affitto/comodato di posto auto;

-richiesta di autorizzazione amministrativa per servizio noleggio vettura da rimessa con conducente;

-documentazione attestante la proprietà del veicolo, n. di telaio,targa e polizza assicurativa RC

Costi e vincoli

Si rimanda all'allegata tabella riepilogativa diritti SUAP

Tempi e scadenze

La SCIA va presentata prima di iniziare l´attività, la quale può essere iniziata dal giorno del ricevimento della ricevuta emessa dal portale "impresainungiorno". La Pubblica amministrazione controlla quanto autodichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato, adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (art. 19, comma 3- prima parte), un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell´attività, previo invito rivolto al titolare a conformare l´attività alle norme violate, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per conformarsi´ alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni

Confermato

- D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481-Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l′esercizio dell′attività di noleggio di veicoli senza conducente;
- Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982-Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285-Nuovo Codice della Strada.

Ultimo aggiornamento

11/02/2022