Questo sito utilizza solo cookie tecnici e analytics di terze parti che rispettano i requisiti per essere equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici.
Pertanto non è richesta l’acquisizione del consenso.

Informativa Chiudi

SCIA per commercio di cose usate o antiche

La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.

Per cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico si intendono beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d’arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d’epoca.

Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività:
. assenza di cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS;
. assenza di pregiudiziali ai sensi della Legge Antimafia.

Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
I locali devono avere una destinazione d’uso compatibile (commerciale) con l’attività stessa e devono rispettare i requisiti tecnici e igienico sanitari previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività o per la modifica di sede, locali, aspetti merceologici, ecc.
Modulo SCIA per cose usate o cose antiche aventi valore artistico:
Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 126 del T.U.L.P.S.

Accedi al servizio

Accesso online

https://www.impresainungiorno.gov.it/

Cosa serve

Presentare la SCIA: avviare la pratica presso lo sportello SUAP di Cardano al Campo collegandosi al portale di impresainungiorno (https://www.impresainungiorno.gov.it) e seguendone le istruzioni. Successivo ulteriore adempimento: Vidimazione del registro delle operazioni giornaliere a norma dell´art. 128 del T.U.L.P.S.

Costi e vincoli

Si rimanda all'allegata tabella riepilogativa diritti SUAP

Tempi e scadenze

La SCIA va presentata prima di iniziare l´attività, la quale può essere iniziata dal giorno del ricevimento della ricevuta emessa dal portale "impresainungiorno". La Pubblica amministrazione controlla quanto autodichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato, adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (art. 19, comma 3- prima parte), un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell´attività, previo invito rivolto al titolare a conformare l´attività alle norme violate, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per conformarsi´ alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni

Confermato

Regio Decreto 18-6-1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Regio Decreto 6-5-1940, n. 635 - Regolamento per l′esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Ultimo aggiornamento

11/02/2022