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SCIA per estetisti, massaggiatori ed altri servizi alla persona

La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.
L’attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore ed esercitata nella medesima sede purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività ovvero mediante la costituzione di una società. E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per ciascuna attività.
Per la vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.
Sono assimilate all’attività di estetisti anche quelle di massaggiatore, centri abbronzatura, tatuatore, piercing, ricostruzione unghie. L’attività di massaggio può essere svolta in funzione di tre scopi:
1. curativo (ad es. fisioterapia, Kinesiterapia);
2. sportivo;
3. estetico;
l’attività di massaggio estetico di cui al n. 3) rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sulla disciplina delle attività di estetista.

La legge prevede espressamente che l’attività di estetista possa essere svolta mediante utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla medesima legge. Tra questi apparecchi vengono specificatamente comprese le “lampade abbronzanti UV-A”.

L’attività di tatuatore, relativa al disegno epidermico o trucco semipermanente comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico.
I trattamenti avvengono attraverso l’introduzione del pigmento a livello superficiale, il trucco è duraturo ma non definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere ad interventi esterni. Tale attività, svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90.

Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività:
Lo svolgimento delle attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell’ art. 3 della legge 04/04/1990 n. 1.
Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
I locali devono avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa e devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Modalità di esercizio:
L’attività di estetista può essere svolta presso apposita sede ovvero presso il domicilio dell’operatore, in locali idonei.
L’attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata:
• A favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di personale qualificato;
• Presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.
Non sono previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi.
Non è obbligatorio il turno di chiusura.

Per l’attività di ESTETISTA va utilizzato il il modulo unificato presente in SCIA in allegato utilizzando anche la scheda anagrafica. I dati vanno inseriti collegandosi allo sportello SUAP attraverso il portale di impresa in un giorno.

Accedi al servizio

Accesso online

https://www.impresainungiorno.gov.it/

Cosa serve

Collegarsi allo sportello SUAP collegandosi al portale di impresa in un giorno, selezionare l'attività ed inserire i dati richiesti.

Costi e vincoli

Si rimanda all'allegata tabella riepilogativa diritti SUAP

Tempi e scadenze

La SCIA va presentata prima di iniziare l´attività, la quale può essere iniziata dal giorno del ricevimento della ricevuta emessa dal portale "impresainungiorno". La Pubblica amministrazione controlla quanto autodichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato, adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (art. 19, comma 3- prima parte), un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell´attività, previo invito rivolto al titolare a conformare l´attività alle norme violate, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per conformarsi´ alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

11/02/2022