La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.
Per sala pubblica da gioco ( sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti.
Per giochi leciti si intendono i giochi che è consentito effettuare negli esercizi pubblici.
I giochi leciti comprendono:
• i giochi delle carte (tranne i giochi d’azzardo, come il poker), della dama, degli scacchi, del biliardo, ecc.;
• i giochi effettuati mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità indicati all’art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931, n. 773) ovvero mediante apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972.
Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività:
• possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931;
• assenza pregiudiziali ai sensi della legge antimafia .
Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
• agibilità/abitabilità dei locali ed idonea destinazione d’uso;
• compatibilità con lo strumento urbanistico vigente;
• disponibilità dei locali ( contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
• sorvegliabilità ai sensi dell’art. 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite la Polizia Locale;
• contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall’attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2001 e dell’allegato tecnico;
• possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
• adeguata distanza da luoghi sensibili. La Deliberazione della Giunta Regionale 24/01/2014, n. 10/1274 stabilisce che non è ammessa l’installazione di apparecchi in locali che si trovano entro 500 metri dai luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
• autorizzazione del Questore. Se vengono installati apparecchi descritti nell’articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (o “VLT”) è necessario possedere l’autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia (Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).