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Informativa Chiudi

La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.

Per sala pubblica da gioco ( sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti.
Per giochi leciti si intendono i giochi che è consentito effettuare negli esercizi pubblici.
I giochi leciti comprendono:
• i giochi delle carte (tranne i giochi d’azzardo, come il poker), della dama, degli scacchi, del biliardo, ecc.;
• i giochi effettuati mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità indicati all’art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931, n. 773) ovvero mediante apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972.
Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività:
• possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931;
• assenza pregiudiziali ai sensi della legge antimafia .
Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
• agibilità/abitabilità dei locali ed idonea destinazione d’uso;
• compatibilità con lo strumento urbanistico vigente;
• disponibilità dei locali ( contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
• sorvegliabilità ai sensi dell’art. 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite la Polizia Locale;
• contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall’attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2001 e dell’allegato tecnico;
• possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
• adeguata distanza da luoghi sensibili. La Deliberazione della Giunta Regionale 24/01/2014, n. 10/1274 stabilisce che non è ammessa l’installazione di apparecchi in locali che si trovano entro 500 metri dai luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
• autorizzazione del Questore. Se vengono installati apparecchi descritti nell’articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (o “VLT”) è necessario possedere l’autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia (Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).

Accedi al servizio

Accesso online

https://www.impresainungiorno.gov.it/

Cosa serve

Presentare la SCIA: avviare la pratica presso lo sportello SUAP di Cardano al Campo collegandosi al portale di impresainungiorno (https://www.impresainungiorno.gov.it) e seguendone le istruzioni.

Allegare :
• planimetria dei locali, in scala 1:100, con indicazione del numero di mappale, superficie del locale, indicazione del posizionamento dei giochi e dimostrazione dei rapporti aeroilluminanti;
• atto attestante la disponibilità dei locali (contratto d’affitto o titolo di proprietà);
• dichiarazione di sorvegliabilità dei locali;
• dichiarazione di nulla osta dell’amministratore circa la compatibilità con il regolamento condominiale;
• comunicazione orari;
• relazione di tecnico abilitato che certifichi: - agibilità/abitabilità dei locali; - compatibilità con lo strumento urbanistico vigente (distanza da luoghi sensibili e altro);
• dichiarazione di impatto acustico;
• copia del certificato di prevenzione incendi;
• copia provvedimento autorizzativo del Questore in ordine alla detenzione di apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S.;
• ricevuta di versamento diritti di segreteria;
• copia documento di riconoscimento del dichiarante;
• richiesta di licenza, con allegata marca da bollo.

SUBINGRESSO, SOSPENSIONE/RIPRESA ATTIVITÁ, CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE, MODIFICA SOGGETTI TITOLARI DI REQUISITI

• originale della licenza comunale di sala giochi;
• planimetria (se variazione utilizzo locali);
• eventuale copia atto notarile di dispositivo dell’azienda ( compravendita, cessione di quote, affitto d’azienda, ecc..);
• ricevuta di versamento diritti di segreteria;
• copia documento di riconoscimento del dichiarante;
• comunicazione orari;
• richiesta di nuova licenza, con allegata marca da bollo.

Costi e vincoli

Si rimanda all'allegata tabella riepilogativa diritti SUAP

Tempi e scadenze

La SCIA va presentata prima di iniziare l´attività, la quale può essere iniziata dal giorno del ricevimento della ricevuta emessa dal portale "impresainungiorno". La Pubblica amministrazione controlla quanto autodichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato, adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (art. 19, comma 3- prima parte), un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell´attività, previo invito rivolto al titolare a conformare l´attività alle norme violate, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per conformarsi´ alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni

Confermato

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza:
- Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato, prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011 - Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- Decreto Direttoriale n. 2011/31857/giochi/Adi del 9 settembre 2011 recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell’elenco di cui l comma 82 della Legge n. 220/2010;
- Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 – Norme per la prevenzione e il gioco d’azzardo patologico;
- Deliberazione Giunta Regionale 24 gennaio 2014 – n.X/1274 _ Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico:
- Legge Regionale 6 maggio 2015, n. 11 – Modifiche alla legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico) alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e alla legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere)

Ultimo aggiornamento

11/02/2022