Questo sito utilizza solo cookie tecnici e analytics di terze parti che rispettano i requisiti per essere equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici.
Pertanto non è richesta l’acquisizione del consenso.

Informativa Chiudi

SCIA per spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico

La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una dichiarazione del soggetto che intende intraprendere un’attività oppure segnalarne le modifiche o la cessazione. Sostituisce la richiesta di Autorizzazione Amministrativa.

1. Manifestazioni temporanee con sola somministrazione
Organizzazione, temporanea, in luogo pubblico o aperto al pubblico di una somministrazione di alimenti e/o bevande.
Requisiti soggettivi
• possesso di requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931. Nel caso di manifestazioni temporanee, non sono richiesti i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande;
• assenza di pregiudizi ai sensi della legge antimafia.
2. Manifestazioni e spettacoli con somministrazion
Chiunque intenda organizzare, temporaneamente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, manifestazioni o spettacoli, deve richiedere licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’evento.
Se lo spazio individuato è piccolo, è necessario richiedere autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata, l’ufficio stabilisca che la manifestazione rientra tra quelle per cui è necessario acquisire il preventivo parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verrà richiesta ulteriore documentazione che potrà variare a seconda della manifestazione che si intende organizzare.
In questo caso la documentazione dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.).
Requisiti soggettivi
. possesso di requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931;
. assenza di pregiudizi ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi
In caso di utilizzo di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, o nel caso la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, come un tendone o un cortile, occorre il parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 773/1931, rilasciato dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Per manifestazioni in luoghi all’aperto, come piazze e altre aree urbane, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, i palchi e le pedane per artisti dovranno presentare requisiti di sicurezza e di staticità.
Non occorrerà specifica documentazione per palchi o pedane di altezza non superiore a m. 0,80. Le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono consentite se non installate in aree non accessibili al pubblico. L’evento verrà autorizzato dall’ufficio a seguito dell’acquisizione:
• idoneità statica delle strutture allestite (parchi, pedane);
• dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati;
• approvazione e idoneità dei mezzi antincendio;
Potrà essere richiesta, se del caso, relazione di impatto acustico.
3. Manifestazioni e spettacoli senza somministrazione
Chiunque intenda organizzare, temporaneamente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, manifestazioni o spettacoli, deve richiedere licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’evento.
Se lo spazio individuato è piccolo, è necessario richiedere autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata, l’ufficio stabilisca che la manifestazione rientra tra quelle per cui è necessario acquisire il preventivo parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verrà richiesta ulteriore documentazione che potrà variare a seconda della manifestazione che si intende organizzare.
In questo caso la documentazione dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.).
Requisiti soggettivi
• possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931;
• assenza di pregiudizi ai sensi della Legge antimafia.
Requisiti oggettivi
In caso di utilizzo di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, o nel caso la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, come un tendone o un cortile, occorre il parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 773/1931, rilasciato dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Per manifestazioni in luoghi all’aperto, come piazze e altre aree urbane, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, i palchi e le pedane per artisti dovranno presentare requisiti di sicurezza e di staticità.
Non occorrerà specifica documentazione per palchi o pedane di altezza non superiore a m. 0,80. Le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono consentite se non installate in aree non accessibili al pubblico. L’evento verrà autorizzato dall’ufficio a seguito dell’acquisizione:
• idoneità statica delle strutture allestite (parchi, pedane);
• dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati;
• approvazione e idoneità dei mezzi antincendio;
Potrà essere richiesta, se del caso, relazione di impatto acustico.

Cosa serve

Compilare e inviare allo sportello telematico SUAP del Comune di Cardano al Campo la Segnalazione certificata di inizio attività (settore: Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive) tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it/, in congruo tempo utile prima dell'inizio dell'evento.

Costi e vincoli

Si rimanda all'allegata tabella riepilogativa diritti SUAP

Tempi e scadenze

La SCIA va presentata prima di iniziare l´attività, la quale può essere iniziata dal giorno del ricevimento della ricevuta emessa dal portale "impresainungiorno". La Pubblica amministrazione controlla quanto autodichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato, adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento (art. 19, comma 3- prima parte), un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell´attività, previo invito rivolto al titolare a conformare l´attività alle norme violate, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per conformarsi´ alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni

Confermato

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza;
- D.M. 19/08/1966 “Approvazione della regola tecnica".

Ultimo aggiornamento

10/03/2022