TARI (Tassa sui Rifiuti)
La Legge di Stabilità 2014 ha sostituito la TARES (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi) con la TARI (Tassa sui rifiuti).
La TARI, come la TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile a cui va aggiunto il tributo provinciale e copre interamente il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento:
– la parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade, ecc.).
– la parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.
SCADENZE 2023
Il Consigio Comunale, con propria deliberazione nr. 13 del 27 aprile 2023, ha stabilito le seguenti scadenze:
1 rata: scadenza 30 settembre 2023
2 rata: scadenza 31 marzo 2024
unica soluzione 30 settembre 2023
COME SI CALCOLA
Utenze domestiche: l’importo del tributo si ottiene moltiplicando i mq calpestabili dell’abitazione e delle relative pertinenze per la quota fissa corrispondente al numero di componenti del proprio nucleo familiare e aggiungendo a tale valore la quota variabile corrispondente al numero di componenti del proprio nucleo familiare.
Utenze non domestiche: l’importo del tributo dovuto si ottiene sommando la quota fissa (mq calpestabili per la quota fissa unitaria della categoria) alla quota variabile (mq calpestabili per la quota variabile unitaria della categoria)
All’importo così ottenuto si applicano le riduzioni spettanti al contribuente e previste dal regolamento. Occorre inoltre aggiungere il 4% a titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente.
PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.