Questo sito utilizza solo cookie tecnici e analytics di terze parti che rispettano i requisiti per essere equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici.
Pertanto non è richesta l’acquisizione del consenso.

Informativa Chiudi

Oggetto

Fatturazione elettronica

Si informa che, con il Decreto n. 55 del 03/04/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi dal 209 al 213 della legge n. 244 del 24/12/2007.

L’art. 1 comma 209, sopra citato, dispone che “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.., anche sotto forma di nota , conto, parcella e simili,devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica”;

Pertanto, dal 31 marzo 2015, le Pubbliche Amministrazioni, comprese i Comuni:

–        non potranno né accettare le fatture che siano state emesse, o trasmesse, in forma cartacea, né potranno procedere al pagamento delle relative forniture/prestazioni, neppure in modo parziale;

–        dovranno ricevere dai propri fornitori di beni/prestazioni di servizi  e conservare unicamente fatture in formato elettronico nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it (allegato B, al DM 55, che si invita a consultare), ed in particolare:

  1. il numero della fattura
  2. la data di emissione
  3. il nome del creditore e il relativo codice fiscale
  4. l’oggetto della fornitura
  5. l’importo totale al lordo di IVA e di eventuali oneri e spese indicati
  6. la scadenza della fattura
  7. estremi dell’impegno e del capitolo

Inoltre ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 al fine di gestire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., le fatture elettroniche emesse verso la P.A., devono riportare :

  1. il CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/08/2010, n. 136
  2. il CUP, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3.

In mancanza di anche uno dei predetti elementi, le Amministrazioni Pubbliche e quindi anche il Comune di Cardano al Campo, saranno tenute a non procedere al pagamento della stessa.

All’obbligo per i fornitori di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 31/03/2015 (pena la restituzione delle stesse poiché emesse in violazione di legge), segue, con decorrenza 30/06/2015, l’obbligo per questa amministrazione di rifiutare le fatture emesse prima del 31/03/2015, con modalità non elettronica, accompagnato dal divieto di pagarle.

A tal fine si comunica che l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito al Comune di Cardano al Campo (VA) il seguente

codice univoco dell’ufficio: UFZL4Z che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione relativa alla predisposizione ed invio delle fatture elettroniche.

SPLIT PAYMENT:

L’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014  (Finanziaria 2015) ha introdotto, al fine di combattere l’evasione fiscale, il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede un nuovo metodo per il versamento dell’IVA all’Erario c.d. “split payment”, in base al quale L’IVA (a debito) viene versata direttamente all’Erario dal cliente (l’Ente pubblico), relativamente alle fatture da questo ricevute sul piano soggettivo.

A tal fine il fornitore dovrà emettere fattura con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

 

LINK al sito IPA INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI per i dati del Comune di Cardano al Campo.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

09/08/2021