Per utilizzare l’impianto di elevazione è necessario presentare la comunicazione per la messa in esercizio e il suo aggiornamento (articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162) con richiesta del numero di immatricolazione.
Gli impianti di riferimento sono:
Ascensori
È una cabina con comandi interni che collega i diversi piani di un edificio. È mossa da un motore e si sposta lungo guide rigide, la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi. L’ascensore può trasportare:
• solo persone
• sia persone che cose
• soltanto cose se la cabina è accessibile, cioè se una persona può entrarvi senza difficoltà, altrimenti è considerato montacarichi.
Montacarichi
È una cabina a motore di portata superiore a 25 kg che collega i piani di un edificio e che si sposta lungo guide rigide con un’inclinazione sull’orizzontale superiore a 15 gradi. Il montacarichi trasporta solo cose e nella maggior parte dei casi è inaccessibile alle persone. Anche se, vista la grandezza dell’apparecchio, una persona potrebbe entrarvi senza difficoltà, il montacarichi non deve comunque essere utilizzato per il trasporto della persona e non deve essere munito di comandi situati al suo interno.
Piattaforma elevatrice per disabili
È una cabina a motore che collega i piani di un edificio e che si sposta lungo guide rigide con altezza superiore a due metri. È destinata al trasporto di persone disabili.
Altri apparecchi
Non rientrano in queste categorie i seguenti apparecchi (articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162):
• gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162
• gli ascensori da cantiere
• gli impianti a fune, comprese le funicolari;
• gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine
• gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori
• gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
• gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni
• gli apparecchi di sollevamento installati all’interno di mezzi di trasporto
• gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine
• i treni a cremagliera
• le scale mobili e i marciapiedi mobili.
Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dall’Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162.
Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti di marcatura CE (Conformità Europea) e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità (Allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162) rientrano nella norma.
Manutenzione
Per conservare l’impianto e il suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante devono affidare la manutenzione di tutto il sistema a un soggetto specializzato (articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162). Il soggetto specializzato può essere:
• una persona munita di certificato di abilitazione
• una ditta specializzata
• un operatore comunitario con apposita specializzazione.
Tutti devono intervenire con personale abilitato.