Da settembre 2020 anche i soggetti privati, come banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, ecc … sono tenuti ad accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come autocertificazione. L’art. 30-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, noto come Decreto Semplificazioni, ha infatti introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
L’utilizzo dell’autocertificazione, oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione amministrativa e a consentire una sostanziale riduzione dei tempi di attesa per ottenere prestazioni e servizi, sia da parte di Enti pubblici che di soggetti privati, evita al cittadino il pagamento dell’imposta da bollo (oggi di 16 euro), se dovuta in quanto autocertificazione è sempre esente.