La nuova iscrizione anagrafica di residenza, per la quale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente in maniera stabile e continuativa, riguarda tutti coloro che si trasferiscono dall’Anagrafe di un altro Comune o provengono dall’estero o che sono stati cancellati per irreperibilità.
Il cittadino maggiorenne od un componente maggiorenne della famiglia anagrafica (nel caso il cambio di residenza riguardi un intero nucleo familiare), entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, rende all’Ufficio Anagrafe una dichiarazione utilizzando il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica, allegando in fotocopia la documentazione richiesta;
– i cittadini non italiani devono allegare copia della documentazione richiesta dalla normativa vigente, indicata negli allegati A (Stato non appartenente all’Unione Europea) o B (Stato appartenente all’Unione Europea).
La dichiarazione di residenza deve essere completa di:
-indicazione del Comune o Stato estero di provenienza (in caso di nuova iscrizione);
– tutti i dati evidenziati nel modulo quali dati obbligatori;
– firma di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché fotocopia dei documenti di identità di tutti i componenti che si trasferiscono.
A dimostrazione dell’occupazione legittima dell’immobile compilare accuratamente l’apposita sezione della Dichiarazione di residenza in base al titolo relativo, ai sensi dell’art.5 del D.L. n.47 del 28/03/2014 convertito nella Legge 23/05/2014 n.80.
Il modulo compilato e sottoscritto è presentato all’Ufficio Anagrafe nelle modalità contenute nella relativa modulistica.
Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale)
La mancanza accertata di un requisito comporta l’annullamento del procedimento con effetto retroattivo, cui segue l’invio di denuncia alle competenti autorità ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.