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Carta d′identità elettronica

La Carta di identità elettronica (CIE) è l’evoluzione del classico documento d’identità cartaceo. La CIE mantiene quale funzione principale quella del documento di identificazione: consente pertanto di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Rispetto alla classica carta d’identità cambiano i materiali e le dimensioni: adesso il documento sarà in policarbonato e avrà le dimensioni di una carta di credito. La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra, che prende il nome di numero unico nazionale (del tipo CAOOOOOAA).

Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).

Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

La carta d’identità cartacea potrà essere rilasciata immediatamente allo sportello nei casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche

Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall’Istituto Poligrafico). Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d’identità richiesto.

A chi si rivolge

La CIE può essere rilasciata a tutti i cittadini residenti sul territorio comunale.

Viene rilasciata:

• a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, presentando un altro documento d'identità (passaporto o documenti d'identità del paese d'origine);

• a coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta, presentando il vecchio documento;

• in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il documento deteriorato.

DURATA E RINNOVO:

La validità delia CIE è di:

• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

• 10 anni per i maggiorenni.

Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.

Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione.

Cosa serve

Il rilascio della CIE avviene previo appuntamento.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA da portare il giorno dell’appuntamento:

UNA FOTOGRAFIA: recente, su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile), che rispetti i requisiti ministeriali.
CARTA DI IDENTITA’ SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente carta d’identità resa presso le autorità competenti, in originale;
TESSERA SANITARIA / CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi).
PER I MINORI:

Oltre al minore, presenza di entrambi i genitori, oppure MODULO DI ASSENSO per il rilascio della carta valida per l’espatrio, nel caso di minore accompagnato da un solo genitore.
PER GLI STRANIERI:

PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;
PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO rilasciato dal paese di origine, in caso di richiesta della prima carta d’identità.

Costi e vincoli

Euro 23,00

Tempi e scadenze

La CIE non è stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma è spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall´Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all´indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio, oppure presso gli stessi uffici del Comune). La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e, per il ritiro, può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato.

Ulteriori informazioni

Confermato

Regio decreto 18 giugno 1931, n.773;

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza tulps art.3;

Legge 16 giugno 1998, n.191;

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n.437;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Codice dell’amministrazione digitale artt. 64-65;

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

Decreto 23 dicembre 2015;

Decreto 25 maggio 2016

Ultimo aggiornamento

10/03/2022